Cessione o detenzione droga

La cessione, letteralmente intesa, di droga presuppone un passaggio materiale del bene da un soggetto all’altro, preceduto dall’accordo con l’acquirente.
Un maggiore sforzo interpretativo richiede invece il concetto di detenzione: che presuppone il possesso di sostanze destinate ad uso non esclusivamente personale.
La Legge prevede una serie di elementi dai quali desumere la destinazione dello stupefacente, considerando non sufficiente l’accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante.
Il giudice dovrà globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cassazione penale , sez. IV, 15 ottobre 2009, n. 45916).
A titolo esemplificativo si possono citare: il possesso di banconote di piccolo e medio taglio, di  bilancini di precisione, il confezionamento già suddiviso della sostanza etc.

Droghe leggere e pesanti: le differenze
La celebre Legge Fini-Giovanardi, aveva eliminato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti,  assimilando il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità e prevedendo una circostanza attenuante capace di ridurre drasticamente le pene quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti potessero essere considerati di minore allarme.
Il 12 Febbraio 2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti anzidetta, ovvero compresa tra l’anno 2006 ed il marzo 2013, sancendo la riabilitazione della vecchia legge che distingueva appunto tra droghe leggere (hashish, marijuana etc..) e droghe pensanti (eroina, cocaina…).
Ad occuparsi del fenomeno è il d.P.R. n. 309 del 1990 (Test Unico degli stupefacenti) che prevede la pena della reclusione da due a sei anni per le c.d. droghe leggere e sanzioni ben più severe per le “droghe pesanti”: reclusione da otto a venti anni.
Il solo caso in cui l’indifferenza della tipologia della sostanza persiste è quello della l. 76/2014 che punisce il c.d. “spaccio lieve” con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Secondo quest’ultima normativa, infatti l’entità dell’azione si considera modesta o lieve, non solo con riferimento ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze in cui il fatto di reato si consuma, ma anche e soprattutto con riguardo all’oggetto materiale del reato: qualità e quantità delle sostanze.

Vero è che l’ipotesi attenuata va distinta anche in ragione del possibile guadagno ricavabile dalla vendita, il che varia a seconda del valore della sostanza stupefacente posta in commercio, che è maggiore per le droghe pesanti (Cassazione penale, sez. VI, 18/07/2013, n. 41090).

A seconda dei casi, sarà quindi fondamentale investire sin da subito un legale esperto nel settore al fine di valutare anche la possibile derubricazione del reato nella fattispecie autonoma prevista dall’art. 75 DPR 309/90, che si riferisce all’uso personale della sostanza e sposta la competenza a giudicare dall’ambito penalistico a quello dell’illecito amministrativo per chiunque, illecitamente, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope.
E’ prevista in questi casi, in presenza di determinate circostanze, la sottoposizione del trasgressore, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, ad una semplice sanzione:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

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