Liti condominiali

Dai rumori molesti, al cane senza guinzaglio, fino all’approvazione e ripartizione delle spese o all’utilizzo delle parti comuni, le liti condominiali sono all’ordine del giorno ed è per questo che rivolgersi al nostro studio prima di muovere qualsiasi passo è la scelta più saggia per evitare di incorrere in errore o arrivare ad uno scontro che di certo non giova a nessuno. In questo articolo proveremo a specificare gli errori più comuni in cui si incorre decidendo di non rivolgersi a dei professionisti.

RUMORI MOLESTI.
La principale causa di liti condominiali è quella legata  al superamento della soglia di tollerabilità del rumore. Non esiste un orario in cui, per legge, non si può fare rumore, perché l’unico vero limite indicato dal codice civile è appunto quello della normale tollerabilità.
Ogni caso andrà pertanto valutato separatamente dall’altro, perché ciò che può influire è il tipo di rumore, l’orario in cui questo avviene, il periodo dell’anno, la zona in cui è ubicato l’edificio.
Quel che è certo è che chiamare le forze dell’ordine per un rumore molesto o perché i cani del vicino abbaiano anche di notte potrebbe essere del tutto inutile, in quanto l’unico reato ravvisabile è quello del disturbo alla quiete pubblica ed è quindi necessario che ha subire l’effetto molesto del rumore debbano essere un numero consistente di persone, impedendo in caso contrario l’intervento di carabinieri o polizia.
Che fare allora? Rivolgersi ai professionisti del nostro studio è una soluzione che consentirebbe di valutare la richiesta di risarcimento del danno e/o anche un provvedimento che inibisca la prosecuzione della condotta.

Il motorino lasciato nell’androne o l’auto dell’amico parcheggiata nel cortile.
Spesso capita di dover litigare per i motorini o altri mezzi lasciati nell’androne, lasciando uno sgradevole impatto visivo all’accesso ed un senso di frustrazione perché i numerosi avvisi lasciati in bacheca o le proteste fatte all’amministratore non hanno sortito effetto.
In questo caso il nostro aiuto sarà concreto, avendo la possibilità di ottenere un provvedimento che interrompa la condotta illecita e questo in quanto è consentito utilizzare le parti comuni dell’edificio a condizione che non se ne snaturi la funzione.
Allo stesso tempo se il cortile è piccolo o i posti auto sono assegnati, gli ospiti o le secondo auto hanno l’obbligo di rimanere al di fuori del cortile e si può addirittura anche comminare una multa condominiale a chi violi il regolamento: si può arrivare fino a 800 euro.

L’acqua che sgocciola dalle piante.
Occhio alle immissioni. Qui può scattare il reato di «getto di cose pericolose o atte a imbrattare», punito dall’art. 674 cp. Addirittura la Cassazione ha stabilito che il reato è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste “olfattive” che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ.. E’ stata infatti ritenuta penalmente rilevante anche la condotta di continue immissioni, nell’appartamento confinante, di fumi e odori da cucina.

Impedito l’uso del terrazzo comune.
Se vi è stato vietato dal condominio o da un singolo conomino di utilizzare la terrazza condominiale per stendere i panni, prendere il solo o depositare delle scatole o piante e fiori, sappiate che è stato commesso un abuso: nel terrazzo comune, a condizione di on impedire agli altri di fare altrettanto, ognuno è libero di fare ciò che vuole.

Lavori sul balcone impediti dall’amministratore.
Si tratta di un abuso. Competente a consentire l’esecuzione (il c.d. permesso di costruire) dei lavori è il Comune e l’allegazione del parere favorevole dell’assemblea condominiale non è necessaria. Ognuno è libero di fare, all’interno o all’esterno del proprio appartamento, ciò che vuole purché non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del palazzo.
Valutazioni da effettuare solo all’esito della realizzazione dell’opera e non certamente prima.
Il rischio concreto, tuttavia, è di dovere smantellare l’opera qualora l’approvazione postuma non arrivi.

L’Istituto della mediazione
La Legge obbliga ad una mediazione presso organismi qualificati prima di poter avviare qualsiasi causa in Tribunale.
Cosa significa? Che se si intende impugnare una delibera o richiedere un pagamento rimasto insoluto, ci sono dei termini da rispettare per proporre un tentativo di conciliazione presso un organismo ed è solo dopo il fallimento della mediazione che si può procedere con la causa.
Fate molta attenzione però, perché dinanzi agli organismi di mediazione, le parti devono farsi assistere da un avvocato (accreditato per l’ADR) ed il nostro studio è dotato di specialisti accreditati nel settore.

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